Art. 15.
(Congedo parentale).

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è sostituito dal seguente: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al raggiungimento dell'età minima per accedere alla scuola dell'infanzia, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi».

 

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      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. Il caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionali il periodo di permanenza all'estero del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis, comma 2, concorre ad elevare il limite dei congedi parentali previsto ai sensi dell'articolo 32».